L’assegno di divorzio oggi

PUNTI CHIAVE:

  • Superamento del tenore di vita: con la sentenza n. 11504/2017 la Cassazione abbandona il parametro del precedente standard matrimoniale.
  • Principio di autosufficienza: l’assegno spetta solo se l’ex coniuge non può mantenersi autonomamente.
  • Funzioni multiple (Sezioni Unite 2018): l’assegno assolve scopi assistenziali, compensativi e perequativi.
  • Criteri di valutazione: durata del matrimonio, contributo economico e familiare, capacità lavorativa e sacrifici sostenuti.

L’assegno di divorzio rappresenta una delle conseguenze patrimoniali derivanti dallo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile.

Occorre sin da subito evidenziare che l’assegno post-matrimoniale è del tutto autonomo rispetto all’assegno eventualmente concesso al coniuge in precedenza, cioè nella fase della separazione. Quest’ultimo infatti ha la funzione di garantire a favore dell’ex coniuge più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al contrario, l’assegno di divorzio è stato sganciato via via dal criterio del tenore di vita. Vediamo in che modo.

Evoluzione giurisprudenziale: il cambio di paradigma della Cassazione con la sentenza n. 11504/2017

Negli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha significativamente modificato l’approccio interpretativo riguardante l’assegno di divorzio. L’assegno non viene più inteso come uno strumento per garantire il mantenimento del tenore di vita matrimoniale, bensì come un mezzo per realizzare una funzione compensativa, perequativa e assistenziale. Questa trasformazione ha avuto inizio nel 2017 e si è consolidata con la sentenza delle Sezioni Unite del 2018.

Con la sentenza n. 11504/2017, la Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta.

  1. Superamento del parametro del tenore di vita matrimoniale:
    La Corte ha stabilito che l’assegno di divorzio non può più essere determinato in base al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Questo parametro, in passato, privilegiava una concezione patrimonialista del matrimonio e prolungava oltre il necessario i suoi effetti economici.
  2. Nuovo criterio di autosufficienza economica:
    L’assegno di divorzio viene riconosciuto solo se l’ex coniuge richiedente si trova in una condizione di mancanza di autosufficienza economica. A tal fine, si considerano:
    1. La capacità lavorativa e reddituale del richiedente;
    1. Il patrimonio personale;
    1. Altri eventuali redditi percepiti.
  3. Funzione puramente assistenziale:
    L’assegno ha come obiettivo principale quello di garantire il sostentamento dell’ex coniuge economicamente più debole, senza legami con il precedente tenore di vita.

La svolta definitiva: Sezioni Unite, sentenza n. 18287/2018

Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito ulteriormente la funzione dell’assegno di divorzio, adottando un approccio multidimensionale e ridimensionando in parte gli effetti dirompenti derivanti dalla posizione assunta l’anno precedente, fermo restando il definitivo abbandono del criterio volto ad assicurare al coniuge meno abbiente lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. In particolare, secondo il nuovo orientamento l’assegno post-matrimoniale risponde alle seguenti funzioni:

  1. Funzione compensativa e perequativa:
    L’assegno di divorzio non è solo uno strumento assistenziale, ma deve anche compensare gli squilibri economici derivanti dalla fine del matrimonio, specialmente nei casi in cui uno dei coniugi abbia sacrificato opportunità lavorative o patrimoniali per contribuire alla gestione della famiglia.
  2. Superamento del criterio esclusivo dell’autosufficienza:
    Il parametro dell’autosufficienza, introdotto nel 2017, è stato affiancato dalla valutazione complessiva delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi, nonché dal contributo dato da ciascuno alla vita familiare durante il matrimonio.
  3. Valutazione personalizzata:
    Per determinare l’assegno, il giudice deve considerare:
    1. La durata del matrimonio;
    1. Il contributo economico e non economico fornito alla famiglia (es. cura dei figli o della casa);
    1. L’ammontare del rispettivo patrimonio;
    1. La capacità lavorativa attuale e potenziale di ciascun coniuge;
    1. Le ragioni che hanno portato alla separazione e al divorzio.

Assegno di divorzio: le funzioni oggi

Secondo l’impostazione delle Sezioni Unite, l’assegno di divorzio svolge tre principali funzioni:

  1. Assistenziale: Garantire un sostegno economico all’ex coniuge che non è in grado di mantenersi autonomamente.
  2. Compensativa: Ristabilire l’equilibrio economico tra gli ex coniugi quando uno di essi ha sacrificato le proprie opportunità professionali o patrimoniali durante il matrimonio.
  3. Perequativa: Correggere le disuguaglianze economiche derivanti dal diverso contributo dato dai coniugi alla vita familiare.

Conclusioni sull’assegno di divorzio

L’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione, culminata nella sentenza delle Sezioni Unite del 2018, ha trasformato l’assegno di divorzio in uno strumento più equo e in linea con la realtà sociale ed economica contemporanea. La nuova impostazione supera l’automatismo legato al tenore di vita matrimoniale e adotta una visione che valorizza il contributo personale e familiare dei coniugi, puntando su un equilibrio dinamico tra assistenza, compensazione e perequazione.

L’assegno dunque, da un lato, può essere liquidato solo se vi è un’effettiva disparità economica tra gli ex coniuge nella misura in cui serve ad assicurare un mantenimento dignitoso. Nel determinare la situazione economica delle parti occorre far riferimento sia all’ammontare del rispettivo patrimonio sia della capacità del richiedente di procurarsi autonomamente nuove risorse: ad es., mettendo a frutto beni attualmente improduttivi di reddito, iniziando o riprendendo un’attività lavorativa qualora ne abbia la capacità e sempre se non sia impedito dalla presenza di figli minori o dall’età, dalla situazione del mercato del lavoro.

Se sussiste disparità economica fra gli ex coniugi, la determinazione dell’assegno di divorzio deve valutarsi anche alla luce di un criterio compensativo perequativo mediante il quale valutare le scelte di vita e gli eventuali sacrifici compiuti da uno dei coniugi per soddisfare le esigenze della famiglia (in primis crescita dei figli), a discapito delle prospettive di guadagno e progressione di carriera, salvaguardando così colui che si è maggiormente sacrificato. L’onere della prova al riguardo è posto a carico del richiedente.