PUNTI CHIAVE:
- Rito unico: procedure familiari unificate (separazioni, divorzi, minori, convivenze).
- Tutela dei minori: ascolto rafforzato (dai 12 anni) e ruolo ampliato del curatore speciale.
- Protezione dalle violenze: ordini di protezione urgenti per le vittime di abuso domestico.
- Tribunale Unico per la Famiglia: previsto ma non ancora realizzato, per centralizzare le competenze.
Nell’ambito dell’opera di riforma del processo civile apportata con il Decreto legislativo n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) spiccano, tra le altre, le nuove norme in materia di procedimento in ambito di famiglia, persone e minorenni, contenute nel nuovo Titolo IV bis all’art. 473-bis del codice di procedura civile. Questa riforma nasce con l’obiettivo di unificare e razionalizzare i procedimenti in materia di famiglia, offrendo un quadro normativo chiaro e applicabile in modo uniforme a tutte le controversie familiari, incluse le convivenze di fatto e le unioni civili.
Il rito unico per le controversie familiari
La principale innovazione dell’art. 473-bis c.p.c. è l’introduzione del c.d. rito unico per tutte le controversie familiari. Un tipo di procedimento che si applica indistintamente a tutte le controversie attinenti alla famiglia, e cioè:
- Procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente;
- Separazioni e divorzi;
- Controversie relative ai figli minori;
- Conflitti derivanti da convivenze di fatto;
- Questioni legate alle unioni civili.
Vanno esclusi, per espressa disposizione legislativa, i procedimenti che hanno ad oggetto lo scioglimento della comunione dei beni, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori e i procedimenti di immigrazione e quelli che per competenza sono demandati alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea.
La finalità delle norme del c.d. rito unico è garantire un trattamento uniforme e semplificato delle cause, riducendo tempi e complessità procedurali. In un’ottica di maggiore efficienza, il legislatore ha integrato norme procedurali specifiche che assicurano una maggiore protezione per le parti vulnerabili, con un’attenzione particolare ai minori e alle vittime di violenza domestica.
L’ascolto del minore: il diritto di essere ascoltato
Tra le novità più rilevanti vi è il rafforzamento del diritto del minore ad essere ascoltato. L’art. 473bis.4. c.p.c. stabilisce che:
- Il giudice procede all’ascolto del minore che ha compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento, laddove devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo che ciò risulti contrario al suo interesse o manifestamente superfluo. Nei procedimenti in cui si da atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.
- L’ascolto deve avvenire in un ambiente idoneo e con modalità che assicurino serenità e riservatezza, per evitare traumi.
Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, sottolineando l’importanza di dare voce ai bambini nelle decisioni che li riguardano direttamente, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
La figura del curatore speciale
Un’altra novità introdotta dalla Riforma è l’ampliamento del ruolo del curatore speciale nei procedimenti che coinvolgono i minori. Il curatore speciale viene nominato dal giudice nei casi in cui:
- Si manifesti un conflitto di interesse tra il minore e i genitori;
- La protezione dei diritti del minore richieda una rappresentanza autonoma;
- Tutte le volte in cui il minore che ha compiuto quattordici anni ne fa espressa richiesta.
Questa figura assume un ruolo cruciale per garantire che i diritti del minore siano tutelati in modo indipendente, soprattutto in situazioni di forte conflittualità familiare.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Una novità importante introdotta dalla Riforma Cartabia riguarda la nuova sezione contenuta negli art. 473 bis.69 e seguenti, dedicata agli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Innanzi tutto occorre chiarire che si parla di abuso tutte le volte in cui la condotta del coniuge o di altro familiare convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. Laddove si ravvisano situazioni di questo genere, le norme della sezione consentono al giudice di:
- Disporre provvedimenti urgenti per proteggere le vittime di violenza domestica;
- Adottare misure di allontanamento del soggetto maltrattante;
- Garantire un intervento rapido e adeguato per prevenire ulteriori danni.
L’obiettivo è assicurare una tutela tempestiva e concreta alle persone vulnerabili, migliorando la risposta del sistema giudiziario alle situazioni di abuso.
Il giudice può disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio o delle associazioni che si occupino di tutela delle vittime di abuso, nonché il pagamento di una somma a favore delle persone conviventi che rimarrebbero senza un adeguato sostentamento a carico del familiare da cui l’abuso proviene, prescrivendo se del caso che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Tali norme di protezione si applicano anche quando la condotta di pericolo provenga da altri familiari (quindi non solo dal coniuge, parte dell’unione civile o convivente).
Il Tribunale Unico per la Famiglia: un obiettivo ancora da raggiungere
Tra le innovazioni più ambiziose della Riforma Cartabia figura l’istituzione del Tribunale Unico per la Famiglia. Questo organismo, pensato per centralizzare tutte le competenze in materia di diritto di famiglia in un’unica sede, avrebbe il compito di:
- Superare la frammentazione attuale delle competenze tra tribunali ordinari, tribunali per i minorenni e giudici di pace;
- Offrire una giustizia più coerente e specializzata in materia familiare;
- Favorire un approccio integrato, in cui tutti gli aspetti legali e sociali delle controversie familiari siano trattati unitariamente.
Tuttavia, il Tribunale Unico per la Famiglia non è ancora stato istituito. La sua realizzazione, sebbene prevista, richiede risorse significative, sia in termini di personale specializzato che di infrastrutture.
Le problematiche della realizzazione in tempi brevi
La creazione del Tribunale Unico si scontra con diverse difficoltà operative:
- Carenza di risorse umane e finanziarie: Servono investimenti importanti per formare nuovi giudici, avvocati e operatori sociali specializzati in diritto di famiglia.
- Disomogeneità territoriale: L’Italia presenta una forte disparità nell’organizzazione dei tribunali, che richiederebbe un riassetto completo.
- Riorganizzazione complessa: La centralizzazione delle competenze comporta un ripensamento dell’intero sistema giudiziario, con il rischio di creare rallentamenti nella transizione.
Il processo di famiglia nella Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia rappresenta una risposta alle esigenze di modernizzazione del diritto di famiglia, con l’obiettivo di:
- Offrire maggiore uniformità e chiarezza normativa;
- Ridurre i tempi processuali, semplificando le procedure;
- Garantire una tutela più efficace dei diritti delle parti, con un’attenzione particolare ai minori e alle vittime di violenza.
Il nuovo rito unico e le prospettive di un Tribunale Unico per la Famiglia segnano un importante passo avanti verso una giustizia più vicina alle famiglie, in grado di rispondere con efficienza alle sfide del nostro tempo. Tuttavia, la strada verso una piena attuazione richiede impegno, risorse e un forte coordinamento istituzionale.